La Società Veneta di Mutuo Soccorso di Manor

Manor, Pennsylvania, Stati Uniti d’America. Numerosi gli emigranti veneti giunti dall’altra parte dell’oceano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, tanto da dar vita a una “Società Veneta di Mutuo Soccorso”1.

Veneta ma aperta a «Qualunque lavoratore che parli la lingua Italiana», come si evince dall’articolo 7 dello Statuto approvato il 31 maggio del 1908.

Scopo del sodalizio, il sostegno e la solidarietà tra gli associati. L’articolo 17 recitava: «In caso di malattia del socio la Società è obbligata di versare al socio il sussidio legale di 5 dollari la settimana, purché egli sia in piena regola con l’amministrazione per il periodo di 9 mesi. Passati i tre mesi e continuando la malattia, il socio avrà per altri 3 mesi mezzo sussidio ($2.50). Qualora il malato non guarisse l’assemblea deciderà che cosa deve fare la Società per il socio infermo».

Ancora – articolo 25 – «Qualora un membro fosse in prigione per ragioni non disonoranti, egli avrà la protezione e sarà difeso dalla Società».

Articolo 30: «Non appena giunge alla Società la notizia che uno dei membri è morto, il Presidente, il Segretario di Archivio ed il Consiglio debbono espletare i preliminari necessari per i funerali».

Articolo 32: «Qualora un socio morisse in seguito a disgrazia nella mina o in seguito a malattia è fatto obbligo ad ogni socio della Società di versare un dollaro alla famiglia dell’estinto».

L’associazione – dotata, tra i suoi organi amministrativi, di un “Comitato d’Investigazione” chiamato a discutere l’ammissione degli aspiranti soci – aveva inoltre stabilito regole piuttosto rigide sul comportamento che i membri dovevano tenere. L’obiettivo era rispettare quanto prefissato dall’articolo 3 dello Statuto: «Questa Società ha per principii fondamentali Libertà, Fratellanza, Uguaglianza e Buoni Cittadini per membri».

L’articolo 18, per esempio, proibiva severamente ai soci ammalati «di recarsi nei Bars o dovunque per bere sostanze spiritose».

L’articolo 19, invece, stabiliva l’impossibilità di ricevere sussidi per i membri «affetti da mali venerei», per quelli «che riportassero ferite in rissa» (salvo la dimostrazione di aver agito per legittima difesa), o «che fossero ammalati per abuso di liquori».

Il 35 vietava «le sostanze di natura alcoolica, apportatrici di ebbrezza, nella Sala di riunione, nelle stanze, o nei locali appartenenti alla Società».

Il successivo articolo 36 precisava: «Se un membro o dei membri portano bevande che possono ubbriacare nella Sala di riunione, nelle stanze o nei locali appartenenti alla Società e dispongono della stessa per vendita od altro, avranno inflitta la punizione dell’espulsione nel modo all’uopo previsto».

Nelle pagine di chiusura, lo Statuto riportava i soci fondatori. Un elenco dal quale risultano molti cognomi di emigrati bellunesi.

Documento gentilmente concesso da Tarcisio Bombassaro

1 Fondata ufficialmente il 18 febbraio 1908.

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