Statuto e Regolamento della SocietĂ  Veneta di Mutuo Soccorso con sede a Manor (Pennsylvania), appartenuto a Gottardo Bombassaro, di Fonzaso, ammesso come membro della SocietĂ  il 1 maggio 1908. La SocietĂ  era aperta, come si evince dall’articolo 7 dello Statuto, a «Qualunque lavoratore che parli la lingua Italiana». Tra gli scopi del sodalizio il sostegno e la solidarietĂ  tra gli associati. Articolo 17: «In caso di malattia del socio la SocietĂ  è obbligata di versare al socio il sussidio legale di 5 dollari la settimana, purchĂ© egli sia in piena regola con l’amministrazione per il periodo di 9 mesi. Passati i tre mesi e continuando la malattia, il socio avrĂ  per altri 3 mesi mezzo sussidio ($2.50). Qualora il malato non guarisse l’assemblea deciderĂ  che cosa deve fare la SocietĂ  per il socio infermo». Ancora – articolo 25 – «Qualora un membro fosse in prigione per ragioni non disonoranti, egli avrĂ  la protezione e sarĂ  difeso dalla Società». Articolo 30: «Non appena giunge alla SocietĂ  la notizia che uno dei membri è morto, il Presidente, il Segretario di Archivio ed il Consiglio debbono espletare i preliminari necessari per i funerali». Articolo 32: «Qualora un socio morisse in seguito a disgrazia nella mina o in seguito a malattia è fatto obbligo ad ogni socio della SocietĂ  di versare un dollaro alla famiglia dell’estinto». Chiudono le pagine (da 28 a 32) con l’elenco dei soci fondatori, da cui risultano numerosi i cognomi di emigrati bellunesi.
(Per gentile concessione di Tarcisio Bombassaro)

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